Offriamo servizi specializzati in ogni ramo del settore assicurativo, con particolare attenzione per il mondo della scuola, sia pubblica che privata.
Grazie alla nostra trentennale esperienza e alla costante innovazione, oggi siamo una delle poche agenzie in Italia che partecipano alle procedure di affidamento dei servizi assicurativi scolastici nel rispetto delle regole definite dal nuovo codice degli appalti (D.Lgs 50/2016) e dalle indicazioni dell’ANAC.
La scuola a 360 gradi: non solo assicuriamo gli istituti scolastici contro i danni alle persone e alle cose, ma possiamo anche offrire a tutte le figure professionali che vi operano convenzioni personalizzate per le coperture più diffuse.
L’assicurazione scolastica
Ogni istituto scolastico italiano è soggetto alla copertura INAIL obbligatoria prevista per legge, tuttavia il campo d’azione e di garanzia è limitato: l’assicurazione copre unicamente le attività di educazione fisica e laboratorio e i viaggi d’istruzione. Viene attivata solo in caso di infortuni con conseguenze lesive piuttosto serie e ha clausole d’indennizzo limitate.
Da ciò deriva l’esigenza, riconosciuta ormai come imprescindibile, di affidarsi ad Assicurazioni private che offrano la possibilità di ampliare la copertura assicurativa scolastica con costi decisamente modesti (quasi sempre al di sotto di € 10,00 all’anno).
Queste assicurazioni sono spesso impropriamente definite “integrative”: in realtà esse operano indipendentemente dalla garanzia INAIL e offrono normalmente più voci d’indennizzo e massimali più elevati.
La sempre maggiore diffusione degli strumenti privati di garanzia nella Scuola, è dovuta soprattutto alle costanti pressioni degli organi della Pubblica Amministrazione e del MIUR, a partire per esempio dalla Circolare 2170 del 30/05/1996.
Per quale motivo sono proprio le istituzioni pubbliche a scegliere un sistema di assicurazione gestito privatamente? Semplice: quanto più gli infortuni e i danni vengono pagati dalle Assicurazioni private, tanto meno alunni e famiglie sono tentati dal ricorrere al contenzioso con l’Amministrazione statale al fine di ottenere un risarcimento.
I vantaggi tuttavia, sono moltissimi anche per alunni e famiglie, infatti l’indennizzo da parte di una Compagnia d’Assicurazione affidabile è di norma più veloce e ricco di quello erogato dall’Amministrazione statale.
N.B. Gli inviti a gara da parte delle scuole vanno inviati a commerciale@pec.pluriassscuole.it
Ministero della Pubblica Istruzione
DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE ELEMENTARE
Divisione VI
Prot. n. 2170
Roma, 30 maggio 1996
Oggetto: Pratiche infortuni alunni – Polizze assicurative
In relazione all’esperienza maturata nella trattazione delle pratiche riguardanti gli infortuni degli alunni delle scuole elementari spesso definite, a seguito di procedimento civile o di transazione bonaria, con onere a carico dell’Amministrazione, si ritiene utile segnalare alle SS.LL. alcuni punti, valutati ed esaminati dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, che mirano ad un miglioramento dei contenuti delle polizze stipulate con compagnie di assicurazione, sia in riferimento agli infortuni subiti dagli alunni, sia in riferimento alla responsabilità civile per danni causati dagli alunni stessi.
Al riguardo va osservato che, di norma, i contratti predisposti dalla maggioranza delle compagnie di Assicurazione non offrono spesso sufficienti garanzie per l’Amministrazione, che viene quasi sempre direttamente citata in giudizio civile dal danneggiato. Le società assicuratrici infatti non intervengono nei giudizi se non chiamate in causa dall’Amministrazione. In questi casi esse eccepiscono in via preliminare l’improponibilità della domanda di garanzia per non essere la scuola beneficiaria diretta della polizza.
Vanno evidenziati inoltre altri aspetti delle polizze, che risultano inadeguati in relazione all’efficacia che i contratti stessi dovrebbero produrre.
Si invitano pertanto le SS.LL. a valutare l’opportunità di dare diffusione alle indicazioni di seguito esposte, affinchè le Direzioni Didattiche ne tengano conto in occasione della stipula delle polizze assicurative sopracitate, le cui modifiche di clausole vanno opportunamente concordate con le singole compagnie di assicurazione.
A) Polizza infortuni
1 – soppressione, senza eccessivo aggravio del premio, della clausola che impone l’arbitrato sulle controversie per il grado di invalidità contestata. Questo aspetto mette infatti il beneficiario (alunno) nella condizione di non poter far valere la polizza in un giudizio civile, in quanto la stessa impone che la controversia sulle lesioni sia risolta da un collegio di tre medici che decide in via arbitrale.
2 – dare massima diffusione alle procedure imposte dalle polizze circa i tempi ed i modi per far valere il diritto all’indennità. L’ignoranza della procedura di cui al precedente punto, porta spesso a favorire il decorso del termine di prescrizione del credito nei confronti dell’assicurazione. Conseguentemente al danneggiato non resta che far valere le proprie. ragioni direttamente contro l’Amministrazione. Pertanto è opportuno che copia integrale della polizza venga tempestivamente consegnata ai genitori degli alunni, all’atto della denuncia di infortunio.
B) Polizza responsabilità civile
In essa dovrebbe essere specificato che contraente e beneficiaria è “l’Amministrazione scolastica per il fatto dei propri docenti, alunni ecc..”.
Solo con tale previsione l’Amministrazione potrà far valere in giudizio il contratto di assicurazione ed esercitare sull’assicuratore l’azione di garanzia, cosicchè, in difetto di esborsi a terzi a carico dello Stato in caso di esito sfavorevole della causa, non si concreta alcun danno erariale che esponga poi il personale docente a subire il giudizio della Corte dei Conti.
Le polizze di responsabilità civile, cosi come predisposte, espongono infatti il personale docente ad una lunga e spesso angosciosa attesa di ben due giudizi: quello civile e, in caso di definitiva condanna dell’Amministrazione con esborso ai danneggiati, il successivo giudizio della Corte dei Conti, il cui esito è interesse delle società assicuratrici attendere, considerata l’estensione del cosiddetto “potere riduttivo” della predetta Corte anche in materia diversa da quella strettamente contabile.