Conosciamo bene il senso e l’applicazione del principio di rotazione nell’ambito del codice dei contratti pubblici. Non è qui il caso di esaminare la genesi di questo principio, che è certo una prerogativa italiana e ha come fine principale il contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata.
Come si legge da più parti la ratio di fondo consiste nel contrastare il consolidamento di rendite di posizione di determinati operatori economici, obbligando la stazione appaltante ad aggiornare la platea dei competitors e di conseguenza assicurare la competitività degli affidamenti.
Non si vuole hic et nunc procedere ad una disamina esauriente di ogni passaggio normativo concernente la regola in questione, ma è sicuramente possibile ribadire che, in pieno accordo col TAR TOSCANA (II, 12/06/2017 n. 816),
“la giurisprudenza ha affermato che esso (principio di rotazione) non ha carattere assoluto ma relativo, perché, altrimenti, limiterebbe il potere della stazione appaltante di garantire la massima partecipazione alla procedura di gara; altresì costituisce un principio servente e strumentale rispetto a quello della concorrenza e deve quindi trovare applicazione nei limiti in cui non incida su quest’ultimo”.
Ciò sta a significare che deve prevalere il confronto concorrenziale rispetto al principio di rotazione.
Del resto nelle Linee Guida dell’ANAC (n.4, paragrafi 3.6 e 3.7) è precisato che:
“La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante … non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici selezionati”.
Insomma la rotazione non può costituire un automatismo che obblighi il soggetto pubblico a cambiare costantemente l’operatore affidatario. L’affidamento o il reinvito è sempre possibile quando motivato. Se per esempio, “la stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a condizione del precedente rapporto contrattuale … e della competitività del prezzo offerto … nel settore di mercato di riferimento” (Linea Guida n.4 par. 3.7).
L’osservanza della rotazione, perciò, non può costituire un danno per l’Ente pubblico che sempre ha l’obbligo della scelta economicamente più vantaggiosa.
Il rispetto del principio è strumentale nel contrasto a posizioni dominanti e fenomeni corruttivi, non è fine a se stesso.
A questo proposito si deve osservare l’iniziativa di una rappresentanza estera operativa da lungo tempo nel settore scolastico, a firma di un agente procuratore di Latina che sta inondando una quantità di Istituti con pressanti comunicazioni sull’argomento.
Se da una parte siamo abituati alle frequenti azioni intimidatorie che provengono da questo agente, non possiamo evitare di cogliere la stranezza di chi agita la bandiera della rotazione e si presenta quale leader indiscusso delle polizze scolastiche. E’ tale l’incongruenza che si potrebbe pensare ad una messinscena comica. Infatti con letterine colme di ammonimenti e di zelo normativo detto agente invita con tono velatamente minaccioso le Istituzioni Scolastiche a “ruotare” gli operatori da selezionare, ponendo rimedio a quella che definisce una palese violazione.
Ma le scuole che violano la “rotazione” sarebbero solo quelle assicurate con altre Compagnie e non con la sua. Le lettere marchiate AIG non sono ovviamente indirizzate alle scuole assicurate con AIG.
E’ un vero peccato che non si possa amichevolmente ruotare: la nostra agenzia ha un numero di contratti 5 o 6 volte inferiore a quello vantato da AIG, per cui, se rotazione deve essere, il “cambio” potrebbe risultare molto interessante per Pluriass-UnipolSai. Purtroppo, però, tutto lo zelo di AIG va in una sola direzione: le scuole assicurate dagli altri.
Bisogna riconoscere le grandi doti di “commerciante” dell’agente di AIG; come d’altra parte qualche lacuna di carattere culturale. E’ probabile infatti che confonda rotazione con rivoluzione, poiché notiamo che il fine perseguito tenacemente è che tutte le scuole debbano ruotare intorno a lui. Forse pensa che se si eliminassero tutti i concorrenti si realizzerebbe la vera e perfetta rotazione. Tutte le scuole intorno all’unico Sole.
Si tratta forse della nuova teoria Copernicana assicurativa?